PSR, modifiche a bandi e avvisi pubblici della misura 6.2.1 e misura 10

Con due determine dirigenziali emanate in questi giorni, la Direzione regionale Sviluppo economico e Agricoltura (Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli) è intervenuta per modifiche al bando relativo alla misura 6.2.1 del PSR e circa l’avviso pubblico relativo alle domande di sostegno all’annualità 2021 dell’intervento 10.1.1 (Misura 10) “Rispetto dei Disciplinari di produzione integrata” – D.D. n. 3121/2021. Ecco le modifiche:

Bando Misura 6.2.1

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 6.2.1 (bando approvato con d.d.. n. 9509 del 25.09.2019 – Estensione termini presentazione PSA).
Nella determina si legge che a causa il perdurare dell’emergenza da COVID-19, risultano permanere difficoltà legate sia alla realizzazione degli interventi da parte delle imprese che hanno aderito al bando sia alla raccolta di documentazione necessaria ai fini istruttori e al conseguente rispetto di termini procedimentali previsti dallo stesso bando.
Pertanto il termine per la presentazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) viene posticipato a 9 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.

Avviso pubblico Misura 10 – intervento 10.1.1

Con l’approvazione della modifica al programma (PO10) del PSR Umbria 2014-2022 che recepisce le modifiche del Regolamento UE 1305/2013, introdotte con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2020/2220 vengono apportate le seguenti variazioni alla misura 10, tipologia di intervento 10.1.1 per i nuovi impegni sottoscritti dagli agricoltori che hanno aderito all’avviso D.D. n. 3121/2021:
Durata degli impegni:  i nuovi impegni, decorrenti dal 31 dicembre 2021 hanno una durata triennale e terminano il 30/12/2024;
Avvicendamento colturale: è obbligatorio il rispetto di una rotazione triennale che deve comprendere tre colture principali. Non è pertanto consentito il ristoppio;
Corso di formazione/tutoraggio: Per i nuovi impegni da assumere nelle annualità 2021 e 2022, la cui durata è di tre anni, l’obbligo di acquisire le necessarie competenze professionali sulle tematiche oggetto degli impegni assunti è assolta mediante la frequenza al solo corso della durata di 15 ore.Infine nella determina si chiarisce che ogni riferimento nell’articolato del bando alla durata quinquennale degli impegni è modificato in “durata triennale”.
Inoltre con l’emanazione delle disposizioni di questo provvedimento, devono intendersi modificate anche quelle incompatibili di cui all’avviso pubblico della D.D. n. 3121/2021.